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LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

SULLE RAGIONI DELLA VALIDITA’ DELLA NOMINA DI JORGE MARIO BERGOGLIO A PAPA (DIFESA)

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«C’è un solo Papa. Benedetto XVI è l’emerito». Lo scorso giugno, durante il volo di ritorno dall’Armenia, Francesco aveva risposto in modo chiaro e preciso a una domanda sulle teorie riguardanti la possibilità di un ministero papale «condiviso». La clamorosa e storica decisione della rinuncia di Papa Ratzinger, il primo Pontefice a dimettersi per vecchiaia, e l’interpretazione di alcune parole sue e dei suoi collaboratori, hanno alimentato negli ultimi tre anni una ridda di ipotesi. Ci sono stati studiosi che hanno proposto temerarie chiavi di lettura: Benedetto XVI non avrebbe affatto rinunciato al munus petrino ma soltanto al suo «esercizio attivo». Teorie che di fatto avvallano l’idea dell’esistenza di due Papi, e di un ministero di Pietro «allargato», cavalcate dalla fronda più agitata e sedevacantista degli avversari di Francesco. Vatican Insider ha chiesto un commento su questo al vescovo Giuseppe Sciacca, segretario della Segnatura apostolica e uditore generale della Camera Apostolica, cioè l’esperto giuridico dell’ufficio che gestisce la Sede vacante.Che cosa pensa del papato «allargato» e della distinzione tra munus petrino ed esercizio del ministero, che prefigura l’esistenza di due Papi, uno che esercita il ministero e l’altro, l’emerito, che non l’esercita più conservando però ancora il «munus»?«Vorrei cominciare col dire che la distinzione tra munus e ministerium è impossibile nel caso del Papa».C’è però chi fa notare che se ne può trovare eco nella costituzione conciliare Lumen gentium, là dove si distingue tra il munus episcopale e il suo esercizio…«La distinzione che si trova in Lumen gentium distingue tra munus ed esercizio della potestas in materia di ufficio episcopale. Questa distinzione nell’ufficio episcopale si fonda sulla duplicità della trasmissione del potere: sacramentale, quanto all’ordine sacro e alla consacrazione episcopale che su quello si incardina (munus); giuridica, quanto alla conferimento della missione canonica e la conseguente libertà nel suo esercizio (potestas). Grazie a questa distinzione – che corrisponde, in sostanza, a quella classica, tra potestas derivante dall’ordine sacro e potestas di giurisdizione – si concepisce anche la figura del vescovo titolare che, in forza della consacrazione episcopale, riceve integra la pienezza dei poteri, e non solo quello di santificare, bensì anche gli uffici di insegnare e di governare, attivati, epperò, questi ultimi dalla missio canonica, se e quando conferita dal Pontefice. Ancora, in forza della suddetta distinzione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis, si ammette la figura del vescovo emerito, il quale, perduta la potestas iurisdictionis conserva il munus episcopale che era stato trasmesso per via sacramentale, non più libero tuttavia nell’esercizio dopo l’avvenuta rinuncia. In verità, la ratio che ha motivato la previsione legale del canone 185 del vigente Codice, che istituisce la figura dell’emeritato per chiunque abbia ricoperto nella Chiesa un ufficio, e poi “per raggiunti limiti d’età o per rinuncia accettata lo lascia”, la definirei “personalistica” o “affettiva”, poiché non si vuol “cancellare” o dimenticare quella parte di vita consumata in quel determinato servizio e in qualche maniera vi si rimane legati seppur nominalmente, anche se privi del munus regiminis a quell’ufficio connesso. E comunque il titolo e l’istituto dell’emeritato non mancano di dar vita a una qualche duplicazione o moltiplicazione d’immagine. Il parroco emerito si aggiunge a quello effettivo, e così il vescovo emerito, il professore emerito a quello ordinario, etc. Infatti non è senza significato, parlando del vescovo emerito, che il Codice di diritto canonico preveda la possibilità per lui di conservare l’abitazione nella diocesi, la facoltà di partecipare, con voto deliberativo, ai concili particolari e il diritto ad essere sepolto nella chiesa cattedrale».Questa stessa distinzione può essere applicata al Vescovo di Roma?«No, a mio avviso, tutto ciò non può essere riferito all’ufficio del Pontefice».E perché non si applica, secondo lei?«Anzitutto perché la successione petrina, in ragione del potere singolarmente concesso a Pietro da Cristo, è assolutamente e irrinunciabilmente singolare, per divina costituzione della Chiesa. Recita il canone 331: “Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori…”. Il Pontefice è dunque “successore di Pietro” e non solo, in modo organico, assieme ai vescovi, “successore degli apostoli”. Ciò comporta l’unicità della successione petrina, che non ammette al suo interno alcuna ulteriore distinzione o duplicazione di uffici, seppure non più liberi nell’esercizio. O una denominazione di natura meramente “onorifica” o nominalistica, anche se vien fatto, legittimamente, di dover ricordare come, nell’ordinamento canonico, numquam fit qaestio de meris nominibus, mai si fa questione di meri nomi, corrispondendo infatti sempre il nome a qualcosa (nomen est omen)».Che cosa pensa allora della tesi secondo la quale Benedetto XVI avrebbe rinunciato al ministerium petrino ma non al munus?«L’impossibilità di applicare al Papa la distinzione prevista nel caso del vescovo emerito risulta evidente dalla diversa modalità di trasmissione della successione apostolica per i vescovi, e della successione petrina per il Pontefice. Si legge infatti nel canone 332: “Il Sommo Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato vescovo”. Ciò significa che la modalità della trasmissione della successione petrina è esclusivamente giuridica e conferisce la pienezza della suprema giurisdizione. La norma è di diritto divino, e dunque non soggiace a nessun’altra ermeneutica. All’interno della pienezza della giurisdizione (potestas) non si dà più alcuna ulteriore sottodistinzione tra munus e exercitium muneris, tra il munus e il suo esercizio. Il Vescovo di Roma è individuato nel suo ufficio in ragione della sola elezione in conclave e il suo ufficio non è un “ottavo sacramento” – nel senso di un episcopato speciale, come accennato a suo tempo da Karl Rahner, che comunque lasciò immediatamente cadere siffatta originalissima idea – né è in alcun modo trasmesso per via sacramentale. L’ufficio del romano Pontefice si incardina sul munus episcopale precedentemente e indipendentemente conferito. Nel caso l’eletto non fosse ancora vescovo, è richiesta immediatamente la sua consacrazione».Dunque la doppia modalità di trasmissione per i vescovi del munus episcopale da un lato, della potestas dall’altro, non si applica al Papa?«Il munus petrino è solo ed esclusivamente un primato di giurisdizione. Non si può rinunciare al solo esercizio di questo primato, conservando “qualcosa” di residuale, quasi che la potestà pontificia conferisca all’eletto in conclave un qualche carattere sacramentale speciale e permanente anche dopo la rinuncia».Al Papa che decide di rinunciare, allora, che cosa resta?«Gli rimane il munus episcopale, che aveva a suo tempo ricevuto sacramentalmente quando è stato ordinato vescovo. La rinuncia all’ufficio petrino è lo strumento giuridico che porta alla perdita della giurisdizione pontificia, la quale, come abbiamo visto, per via giuridica era stata conferita. Nessuna distinzione interna a questa rinuncia può essere individuata o argomentata. La rinuncia, se viene posta in essere, riguarda tutta e sola la giurisdizione, e non il munus episcopale, che ovviamente, permane. Si tratta del sacro carattere di cui parlano i concili Tridentino e Vaticano II, indelebilmente impresso con l’ordinazione episcopale».Eppure il Codice di diritto canonico, al canone 332, parla anche di munus petrinum…«Ma questo non può in alcun modo essere interpretato come una volontà del legislatore di introdurre, in materia di diritto divino, una distinzione tra munus e ministerium petrino. Distinzione che peraltro è impossibile».Che ne pensa allora della denominazione di «Papa emerito»?«L’espressione di “Papa emerito” o “Pontefice emerito” sembrerebbe configurare una sorta di potestà pontificia distinta da un suo ulteriore tipo di esercizio. Un esercizio non individuato, mai definito in alcun documento dottrinale, e di impossibile comprensione, che sarebbe stato oggetto di rinuncia. Argomentando in questo modo, parte della potestà pontificia rimarrebbe all’emerito, anche se, si dice, interdetta nell’esercizio. Ma l’interdizione dall’esercizio di ciò che per sua natura è essenzialmente libero nell’esercizio (potestas) è un nonsenso. Appare perciò evidente l’irrazionalità di questa tesi e i possibili errori interpretativi che ne derivano».Lei avrebbe preferito il titolo di «Vescovo emerito di Roma» per il Papa che rinuncia?«No, ritengo che questa soluzione sarebbe altrettanto problematica, seppure qualche autorevole canonista l’abbia sostenuta: Papa, Pontefice o Vescovo di Roma sono infatti sostanzialmente sinonimi. Il problema non è il sostantivo, “Papa” o “Vescovo di Roma”, ma l’aggettivo “emerito”, che porta a una sorta di duplicazione dell’immagine papale».Quale ipotesi avrebbe preferito o vorrebbe suggerire?«Innanzitutto vorrei premettere: non sono tra quelli che si augurano che la rinuncia al papato diventi una consuetudine. Anzi! Come pura ipotesi di lavoro, se volessimo prefigurare per il Pontefice rinunciante una possibile previsione legislativa per il futuro, la soluzione più congrua mi sembrerebbe quella del conferimento del titolo di “Già Sommo Pontefice”. Oppure quella di prevedere il reinserimento del rinunciante nel collegio cardinalizio, nell’ordine dei vescovi, da parte del nuovo Papa. E per sottolineare la “singolarità” del nuovo titolare, nell’ipotesi in cui tutte le sedi suburbicarie fossero occupate, inserirlo – ad personam – tra i patriarchi orientali che sono membri del collegio cardinalizio. Salvo meliori iudicio, come sempre siamo soliti concludere i pareri che noi consultori diamo ai dicasteri»